Il Decreto Cura Italia permette di sospendere i pagamenti delle imposte e le registrazioni dei contratti per affitti e preliminari.

Sospensione imposte, accertamenti, registrazione locazioni e preliminari

La nuova circolare dell’AdE chiarisce i punti del Cura Italia su sospensione delle tasse e termini di registrazione per locazioni e preliminari di compravendita.

Il Decreto Cura Italia ha introdotto la sospensione per il versamento delle imposte e per la registrazione dei contratti in ambito locazioni e preliminari di compravendita. Si tratta di un punto fondamentale del D.L. 17 marzo 2020, orientato a risolvere due problemi concreti dettati dall’emergenza in corso: da un lato l’impossibilità di registrare fisicamente un contratto considerato l’obbligo di isolamento e di distanziamento sociale; dall’altro lo sforzo di mantenere attivo il mercato anche in un periodo di blocco forzato, senza gravare troppo sulle tasche degli italiani.

Sebbene sospensione delle tasse e registrazione dei contratti siano previsti nel Cura Italia, il pacchetto di misure è molto consistente e tale complessità ha fatto sorgere dubbi sulle fattispecie di applicazione e su come comportarsi in casi particolari. Per questo l’Agenzia delle Entrate, con la circolare AdE n.8 del 3 Aprile 2020, ha risposto ai quesiti più spinosi circa sospensione versamenti delle imposte e registrazioni.

Vediamo nel dettaglio i punti più importanti del chiarimento dell’AdE.

Sospensione versamento imposte e registrazione contratti: imposta di registro locazioni

Il primo dubbio che vogliamo presentare riguarda l’imposta di registro nelle locazioni. Si chiede se il versamento sia da considerarsi sospeso per gli affitti e i contratti di comodato in prima registrazione. Comprendiamo anche i preliminari di compravendita, seppur non considerati nel quesito posto all’AdE. L’articolo 62 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, specifica che: Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”. Dunque se il termine per effettuare la prima registrazione scade tra le date indicate, il contribuente ha tutto il diritto di beneficiare della sospensione dei termini e potrà adempiere entro il 30 giugno 2020. L’articolo 62 del Decreto del 17 marzo permette di posticipare a giugno la registrazione contrattuale e il versamento del dovuto senza ricorrere in sanzioni. Ripetiamo: la sospensione dell’obbligo di registrazione e di pagamento delle imposte vale solo per la registrazione dei nuovi contratti, siano essi di locazione o preliminari di compravendita. Nulla toglie, comunque, che si possano registrare contratti in questa fase: sono solo “spostati” i termini di versamento e registrazione. Si tratta di una sospensione temporanea, appunto, che non pregiudica l’iter di conclusione del processo. Nella circolare, l’Agenzia delle Entrate aggiunge: “Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati”. Nel caso di proroga, cessione, subentro e risoluzione, il soggetto non può avvalersi della sospensione prevista dal Cura Italia. L’imposta di registro seguirà le scadenze normali.

Vi è da dire che in regime di cedolare secca, risoluzione e proroga non prevedono più pagamenti di sanzioni già da luglio 2019.

L’AdE ha anche chiarito che al fine evitare di la circolazione di persone negli uffici, per proroghe e sanzioni in regime tradizionale (non in cedolare secca) basterà inviare la comunicazione dell’avvenuto pagamento dell’F24 eseguito tramite home-banking via mail semplice. Questa procedura online farà fede come adempimento e sarà valida per tutta la durata delle disposizioni governative.

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Sospensione controlli fiscali su locazioni e registrazioni contratti

Il secondo quesito che vi presentiamo pone il problema del controllo fiscale circa locazioni e registrazioni di contratti. La circolare n. 8/2020 dell’AdE conferma che “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, e specifica inoltre che “L’attività di controllo della corretta liquidazione degli atti registrati, sia in forma pubblica sia in forma privata, e di controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per le annualità successive dei contratti di locazione, rientrino nel novero delle attività degli uffici degli enti impositori i cui termini sono sospesi dal comma 1 dell’articolo 67 del Decreto (Cura Italia ndr). In sostanza i controlli e le attività di riscossione sono sospesi. Sebbene la sospensione dei controlli fiscali su locazioni e registrazione dei contratti possa sembrare manna dal cielo, vi invitiamo a fare attenzione. C’è sempre la finestra di 5 anni entro i quali l’ente accertatore ha la possibilità di procedere a verifiche. L’indicazione va, a nostro avviso, intesa nel seno di “sospensione momentanea dell’attività di controllo” e non “sospensione assoluta di controlli fiscali”. Non siamo di fronte a un “tempo di zona franca” in cui si può fare tutto in barba alla legge. Ci sembra che la spiegazione dell’Agenzia indichi una pausa dagli accertamenti e riscossioni, senza vietare che questi possano verificarsi in futuro anche per i periodi sospensivi contenuti nel Cura Italia.

Abbiamo cercato di dare un orientamento rispetto alla sospensione per il versamento delle imposte, registrazione contratti e accertamenti fiscali contenuti nel Decreto Cura Italia, seguendo la spiegazione offerta dalla circolare n.8 del 3 Aprile 2020 dell’AdE.

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