Green Pass richiesto a chi lavora in Agenzia Immobiliare e onere dell’accertamento per il datore di lavoro o un delegato.

DL 127 Obbligo Green Pass Agenti Immobiliari

Entra in vigore il D.L. 127 sull’obbligo del Green Pass: ecco come essere a norma per chi lavora in Agenzia.

Il 15 Ottobre 2021 diverranno obbligatorie le direttive previste dal D.L. 127: esibizione del Green Pass per i lavoratori e verifica da parte del datore di lavoro. Una disposizione che sta suscitando subbuglio tra gli Agenti Immobiliari. Come essere a norma? Cosa viene richiesto a mediatori e titolari di Agenzia? Quali sono i rischi per le inadempienze? Domande legittime che destano qualche dubbio (e pure qualche preoccupazione) nel Real Estate. Abbiamo scritto questo articolo per spiegare in maniera esaustiva e chiara i principali punti sul tema, così da orientare gli Agenti Immobiliari verso i passi corretti da seguire. 

Agenti Immobiliari e Green Pass: entrata in vigore del Decreto Legge 127.

Il 22 settembre 2021, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il D.L. 127 (detto anche “Decreto Green Pass”) che introduce l’obbligo di esibire la certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro. La normativa impone che dal 15 ottobre 2021 i lavoratori devono essere in possesso e mostrare un Green Pass valido per poter entrare negli spazi operativi, Agenti Immobiliari compresi. Nel caso ne fossero sprovvisti possono essere considerati “assenti ingiustificati” con la sospensione della retribuzione già dal primo giorno. 

L’obbligo di Green Pass comporta che nelle Agenzie Immobiliari vi sia l’onere della verifica da parte del datore di lavoro o di un suo delegato (con alcune importanti ricadute in merito alla privacy). 

Agenti Immobiliari e Green Pass: obbligo di esibizione e verifica del Certificato Verde.

Cerchiamo di vedere nel dettaglio cosa dice la normativa sul Green Pass declinandola al caso specifico degli Agenti immobiliari. In sostanza, il Decreto entrato in vigore impone un duplice obbligo: quello di esibizione del Certificato Verde per il lavoratore; quello di verifica da parte del datore di lavoro o di un suo delegato tramite l’app ufficiale (VerificaC19).

La legge indica che, per accedere al proprio ufficio, il mediatore deve esibire (quotidianamente) un Green Pass valido a chi è incaricato del controllo. L’accertatore può essere sia il datore di lavoro stesso (per esempio il titolare dell’Agenzia), sia un suo delegato (collaboratore, socio, dipendente). In quest’ultimo caso, però, è fondamentale servirsi di una nomina scritta

Il delegato preposto alla verifica dei Green Pass in ingresso deve essere nominato con apposito documento, nel quale sono previsti anche gli obblighi a cui è tenuto. L’accertamento, infatti, comporta una serie di questioni inerenti alla privacy. Il trattamento del Green Pass espone ad alcuni dati sensibili perché si può sapere se la persona è vaccinata, è stata malata o se è soggetta a fragilità. Sono informazioni delicate, che necessitano di cautela. Tra gli oneri da indicare nel documento di nomina e ai quali i delegati si devono attenere vi sono: 

  • Il divieto di conservare traccia dei Green Pass in registri cartacei o digitali
  • Il divieto di conservare copia dei documenti dei controllati
  • L’obbligo di avvisare il datore di lavoro rispetto a eventuali violazioni

Il servizio Privacy di Regold è già aggiornato alla nuova normativa. Abbiamo previsto un’integrazione dei fascicoli introducendo il documento di nomina così da essere perfettamente in linea con la legge a partire dal 15 Ottobre 2021. Gli Agenti Immobiliari che utilizzano (e usufruiranno) del nostro servizio Privacy otterranno tutta la documentazione necessaria per rispettare i dettami del D.L. 127, potendo sempre contare sulla nostra assistenza telefonica per un supporto costante! Se vuoi lavorare in totale sicurezza senza rischiare sanzioni, affidati a noi!

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Agenti Immobiliari e Green Pass: Certificazione Verde, sanzioni e responsabilità del datore di lavoro.

Quali sono le sanzioni e le responsabilità del lavoratore e del datore di lavoro connesse alla Certificazione Verde? Quali sono i rischi per gli Agenti Immobiliari dipendenti e collaboratori e quali per il titolare di Agenzia.

Cominciamo dai primi: per il lavoratore sprovvisto di Green Pass valido si può procedere all’assenza ingiustificata (o in alternativa allo smartworking) sino all’ottenimento di un certificato valido. Se assente ingiustificato, il collaboratore o dipendente non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo si estende sino al massimo del 31 dicembre 2021, termine dell’emergenza sanitaria. Il lavoratore che accede ai locali senza Green Pass è passibile di una sanzione compresa tra i 600 € e i 1.500 €. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, chi è sottoposto a sospensione può essere sostituito da personale con appositi contratti brevi, senza che l’azienda incorra in violazioni.

Veniamo invece al datore di lavoro, perché la questione è un po’ diversa. In linea di principio, in un’Agenzia Immobiliare è il titolare ad avere la responsabilità sugli accessi e il rispetto della normativa in merito al Green Pass. I controlli vengono eseguiti dalle Prefetture, ma è compito del datore di lavoro segnalare violazioni, situazioni problematiche o difformi. In qualunque caso, sia per un accertamento “a campione” che su segnalazione, il titolare non è passibile di alcuna sanzione se dimostra di aver disposto i controlli correttamente

Quindi è veramente importante non solo organizzare l’Agenzia e il personale in modo che siano eseguite le verifiche sul Green Pass, ma appare fondamentale avere la documentazione corretta e a norma di legge, così da evitare qualsiasi problema: garanzia che il servizio Privacy di Regold offre!

Agenti Immobiliari e Green Pass: un riepilogo per essere a norma in Agenzia.

Per sintetizzare i tanti punti del D.L. 127 che riguardano Agenti Immobiliari e Green pass, riepiloghiamo sinteticamente quanto scritto nei precedenti paragrafi.

  • Dal 15 Ottobre 2021 è richiesto ai collaboratori, dipendenti e soci dell’Agenzia Immobiliare l’esibizione di un Green Pass valido per accedere al posto di lavoro
  • Il Green Pass deve essere verificato attraverso l’app ufficiale del governo dal titolare d’Agenzia o un suo delegato
  • La delega deve essere formalizzata in un documento scritto che dispone gli obblighi a cui è tenuto il delegato, soprattutto in merito alla tutela della privacy
  • In mancanza di un Green Pass valido, il lavoratore può essere inteso come “assente ingiustificato” senza retribuzione sino al 31 dicembre 2021
  • Le sanzioni per chi è sprovvisto di Green Pass vanno da un minimo di 600 € sino ai 1500 €
  • Il titolare d’Agenzia deve essere informato di eventuali violazioni o difformità dal delegato
  • Il datore di lavoro non incorre in sanzioni se dimostra di aver predisposto correttamente i controlli e documentazione

Il servizio Privacy di Regold è allineato alle nuove disposizioni in merito al Green Pass e prevede tutta la documentazione necessaria per essere a norma.

Una soluzione su misura per gli Agenti Immobiliari, così da offrire l’assoluta certezza di adempiere in modo corretto. 

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