Gli accordi tra le parti formulati con moduli PDF editabili vanno depositati in Camera di Commercio.

I moduli vanno depositati anche se si tratta di PDF editabili e non di formulari prestampati.

Una delle domande a proposito del deposito formulari che sempre più spesso ci viene rivolta è: “Gli accordi redatti tramite PDF editabili vanno depositati in Camera di Commercio?”. Secondo la normativa, ogni mediatore che utilizza un modulo o formulario che preveda accordi tra le parti (per esempio proposte d’acquisto o preliminari) è obbligato a depositarlo presso, appunto, la Camera di Commercio. Il deposito della modulistica serve affinché la C.C. possa controllare che le condizioni inserite non siano contro la legge e che non producano uno squilibrio di diritti e obblighi a favore di una sola parte (clausole vessatorie). 

Molto spesso gli Agenti Immobiliari sottendono che il riferimento della normativa ai moduli si riferisca esclusivamente ai prestampati cartacei, ma è davvero così? In questo articolo proviamo a fare chiarezza una volta per tutte.

Deposito formulari: obbligo solo per i moduli preimpostati o anche per gli editabili?

L’obbligo del deposito formulari presso la Camera di Commercio riguarda qualunque documento preveda un accordo, sia esso scritto utilizzando un modulo prestampato che attraverso un documento digitale editabile.

La legge, infatti, disciplina il deposito per tutelare le parti da clausole vessatorie, forme non previste dal diritto e condizioni sfavorevoli unilateralmente. Perciò l’obbligo di deposizione è indipendente dal formato (cartaceo o PDF) e dalla struttura (precompilato o compilabile). I mediatori devono sempre depositare i formulari presso la Camera di Commercio (sottoponendoli al controllo dei funzionari), anche se hanno utilizzato un documento digitale editabile. 

Così facendo, per altro, si evita il rischio di contestazioni in giudizio che potrebbero rendere nullo o annullare il contratto perché non conforme al codice, con ricadute critiche sull’Agente Immobiliare che ha seguito la mediazione. 

La dicitura “Documento stipulato in accordo tra le parti” non solleva gli Agenti dall’obbligo di depositare i formulari.

Sfatiamo un falso mito, purtroppo popolare tra gli Agenti Immobiliari. Inserire la nota “Documento stipulato in accordo tra le parti” o simili non ha alcuna rilevanza giuridica e non solleva gli Agenti dall’obbligo di depositare i formulari

Occorre tenere presente che nel diritto italiano la disciplina contrattuale è regolata dal Codice Civile e i contratti devono adeguarsi alle forme indicate dalla normativa (non a caso si chiamano “formulari”). In sostanza, anche se le parti possono essere concordi su particolari condizioni, queste devono sempre rispettare ciò che è previsto dalla legge, sia nella forma che nella sostanza. È perfettamente possibile, ad esempio, pattuire la cifra di vendita: acquirente e venditore sono liberi di determinare il prezzo dell’affare. Non è, invece, possibile evitare una forma di tutela per il compratore in caso di ritardo nella consegna dell’immobile perché è esplicitamente previsto dalla legge. Anche se questa condizione venisse inserita nel preliminare, con l’aggiunta della dicitura “Documento stipulato in accordo tra le parti”, non eviterebbe il difetto formale del patto, perché si opporrebbe alla normativa. Con tutta probabilità, infatti, procedendo al deposito presso la Camera di Commercio il contratto verrebbe respinto; nel caso non lo si depositasse, ci si esporrebbe pericolosamente alle contestazioni e all’invalidazione.

Per concludere: non importa in quale formato venga prodotto l’accordo. Che sia redatto utilizzando un prestampato o con un PDF editabile rimane l’obbligo di deposito dei formulari presso la Camera di Commercio.

Il servizio Deposito Formulari di Regold è uno strumento essenziale per ogni Agente Immobiliare: non solo perché velocizza il processo burocratico, ma anche perché verifica e garantisce la conformità del documento alla legge rendendo sicura la mediazione.

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